Circ. n.13 Tutela delle lavoratrici in gravidanza e durante il periodo di allattamento – Diritti, obblighi e misure di tutela previste dalla normativa vigente

Circ. n.13 Tutela delle lavoratrici in gravidanza e durante il periodo di allattamento – Diritti, obblighi e misure di tutela previste dalla normativa vigente

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da COSIMO MICHELE SAPONARO

del martedì, 15 settembre 2026

Tutela delle lavoratrici in gravidanza e durante il periodo di allattamento – Diritti, obblighi e misure di tutela previste dalla normativa vigente

 

Con la presente si forniscono alle lavoratrici in stato di gravidanza o durante il periodo di allattamento le necessarie informazioni in merito ai diritti, agli obblighi e alle misure di tutela previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 151/2001, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È responsabilità del Dirigente scolastico adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, assicurando che le condizioni di lavoro non comportino rischi per la lavoratrice né per il nascituro. Comunicazione dello stato di gravidanza Al fine di consentire l’adeguata valutazione dei rischi e la tempestiva predisposizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione, si richiama l’attenzione delle lavoratrici sulla necessità di comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico lo stato di gravidanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La comunicazione consente infatti all’Istituzione scolastica di procedere alla verifica delle condizioni lavorative e di adottare, ove necessario, gli opportuni provvedimenti a tutela della lavoratrice e del nascituro. Valutazione dei rischi e adeguamento delle condizioni di lavoro Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi deve considerare anche le condizioni specifiche delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, tenendo conto dell’eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, nonché delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa. Il D.Lgs. n. 151/2001 prevede il divieto di adibire le lavoratrici gestanti a mansioni o condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di gravidanza, con particolare riguardo alle attività che comportino movimentazione di carichi, esposizione a sostanze o agenti pericolosi, condizioni insalubri o attività caratterizzate da particolare fatica o rischio. Qualora dalla valutazione emerga l’esistenza di condizioni di rischio, dovranno essere adottate le necessarie misure di tutela, attraverso, ove possibile, la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro oppure l’assegnazione ad altra mansione compatibile, secondo quanto previsto dalla normativa. Qualora non risulti possibile eliminare o ridurre il rischio mediante tali interventi, dovrà essere attivata la procedura prevista per l’eventuale astensione anticipata dal lavoro, nelle forme e secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Astensione obbligatoria e astensione anticipata La lavoratrice ha diritto al periodo di congedo di maternità obbligatorio, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 151/2001. In presenza di particolari condizioni di rischio connesse all’attività lavorativa o di specifiche condizioni di salute, può inoltre essere disposta l’astensione anticipata dal lavoro, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. È altresì prevista la possibilità, ricorrendone i presupposti e sulla base della certificazione sanitaria richiesta dalla legge, di optare per la flessibilità del congedo di maternità, posticipando l’inizio dell’astensione dal lavoro prima del parto e prolungando conseguentemente il periodo successivo al parto. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla normativa e alle prescritte attestazioni da parte dei sanitari competenti. Agenti pericolosi e condizioni lavorative incompatibili Particolare attenzione deve essere prestata all’eventuale esposizione a agenti fisici, chimici e biologici che possano risultare pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro. Tra le condizioni che possono richiedere specifiche misure di prevenzione rientrano, a titolo esemplificativo, l’esposizione a radiazioni, sostanze cancerogene o mutagene, determinati agenti biologici, nonché attività caratterizzate da movimentazione manuale di carichi, sforzi fisici rilevanti, posture incongrue o prolungate, condizioni microclimatiche sfavorevoli e livelli di rumore potenzialmente dannosi. Anche l’utilizzo prolungato di videoterminali e lo svolgimento di attività che comportino posture fisse o particolari sollecitazioni fisiche devono essere valutati in relazione alla specifica condizione della lavoratrice, adottando, ove necessario, gli opportuni adattamenti organizzativi e lavorativi. Le misure di tutela saranno individuate sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche della mansione e delle eventuali indicazioni contenute nella documentazione sanitaria prodotta. Documentazione sanitaria e richiesta di assistenza Le lavoratrici sono invitate a rivolgersi al medico curante, al ginecologo e/o agli altri sanitari competenti, al fine di acquisire la documentazione sanitaria eventualmente necessaria e segnalare specifiche condizioni o prescrizioni rilevanti ai fini della tutela della salute durante la gravidanza e il periodo successivo al parto. Le lavoratrici che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa per l’astensione anticipata o obbligatoria sono invitate a trasmettere tempestivamente la documentazione richiesta agli uffici competenti dell’Istituzione scolastica e ad adempiere agli eventuali ulteriori passaggi previsti dalla normativa e dalle procedure degli enti competenti. Per ogni esigenza di chiarimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le lavoratrici possono rivolgersi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che restano a disposizione per fornire informazioni e supporto nell’ambito delle rispettive competenze. Si confida nella tempestiva collaborazione di tutto il personale interessato, al fine di consentire all’Istituzione scolastica di garantire pienamente le misure di prevenzione e tutela previste dalla normativa vigente. 

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